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Separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute per i bisogni della famiglia durante il matrimonio

24 maggio 2024

News Regionale - Sicilia ,

Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio.

Lo ha statuito la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 13366/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 15 maggio.

Tale principio, affermano i giudici di piazza Cavour, è derogabile tramite un accordo negoziale fra le stesse parti che è, comunque, finalizzato alle esigenze familiari e dei figli nel rispetto dei doveri solidaristici.

Nello specifico, vi era stato uno scambio di e-mail tra i coniugi che aveva determinato, secondo la Suprema Corte, un valido accordo negoziale relativo alla separazione poiché valutato come mera organizzazione delle spese familiari quotidiane.