In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007.
Lo ha specificato la Corte di Cassazione, nell’ambito della ordinanza n. 12954/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 13 maggio.
È compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale.
A fronte dell'onere dello straniero di proporre un'istanza, per quanto possibile, documentata, il giudice ha un dovere di cooperazione istruttoria che, in presenza di dubbi o contestazioni sulla documentazione prodotta dal richiedente, deve essere compiuta utilizzando anche canali diplomatici, rogatoriali ed amministrativi, prima di poterne affermare l'insufficienza.
