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Assegno divorzile, occorre verificare le risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole

21 maggio 2024

News Regionale - Sicilia ,

Nuovo provvedimento della Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile. Con l’ordinanza n. 11910/2024, la prima sezione civile ribadisce quanto affermato dalla Sezioni Unite con sentenza n. 18287 dell’undici luglio 2018.

L'assegno divorzile, oltre a quella assistenziale, ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti (attraverso i mezzi di prova possibili, ma anche attraverso presunzioni) che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia, nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune e attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli e attività nella gestione della vita familiare.

I giudici di piazza Cavour precisano, comunque, che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Pertanto, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, occorre verificare le risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa e un’adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle posizioni delle parti.

Secondo la Suprema Corte, la sentenza impugnata, conformemente ai sovraesposti principi di diritto, ha correttamente riconosciuto il diritto dell'ex moglie a ricevere un assegno divorzile, vista la sua precaria situazione economica frutto delle scelte assunte in regime di matrimonio.