Interessante sentenza di merito del Tribunale di Roma del 8.3.2024 n. 4314/2024 che riafferma il principio per cui, con il regime del collocamento paritetico dei minori, potrebbe venire meno “il criterio della prevalenza” - in deroga al regime proprietario e di godimento degli immobili - così come già sancito dalla Suprema Corte nell’ordinanza del 24.2.2023 n. 5738.
Il caso esaminato dal Tribunale riguarda un padre di due minori che aveva richiesto, tra l’altro, nell’ambito di un giudizio di scioglimento del matrimonio, l’affido condiviso dei figli, il mantenimento del collocamento paritetico dei minori, secondo la regola dell’alternanza, e dunque l’assegnazione della casa familiare, di cui era esclusivo proprietario.
La madre si opponeva a tale richiesta richiedendo di confermare l’affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé e di conseguenza l’assegnazione della casa coniugale.
Con la sentenza indicata, il Tribunale di Roma, espletata l’istruttoria anche con l’ascolto dei minori, ha confermato il vigente regime di collocamento paritetico.
Quanto all’assegnazione della casa familiare, la sentenza in esame, dopo un approfondito excursus sul tema, ribadito il noto principio cardine ex art. 337 sexies c.c. per cui “l’assegnazione della casa familiare ha l’esclusiva funzione di non modificare l’habitat domestico ed il contesto relazionale e sociale all’interno del quale il minore ha vissuto prima dell’inasprirsi del conflitto familiare (Cass.ord.n. 5738/24.2.2023)” ha revocato l’assegnazione dell’abitazione alla madre, avendo valutato puntualmente quale fosse, nella fattispecie esaminata, “il maggior benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell’assegnazione della casa familiare”.
Dall’istruttoria espletata era emerso che la madre aveva la disponibilità di un altro immobile “ove i bambini potevano essere accolti nei periodi di permanenza presso di lei”, secondo la valutazione discrezionale operata dal Tribunale (ma non si conoscono i criteri utilizzati per detta valutazione di “accoglienza”), e tale circostanza è stata ritenuta essenziale per la revoca dell’assegnazione a lei della casa familiare.
L’aspetto significativo della sentenza è quello per cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare non deve discendere automaticamente da altre disposizioni giudiziali, quali il collocamento paritetico dei minori, ma deve essere sempre adottato tenendo nel debito conto il best interest del minore.
Va altresì segnalato che il Giudice di primo grado, nell’assegnare la casa familiare al coniuge proprietario dell’immobile, ha ricalibrato gli assegni di mantenimento previsti per i figli, aumentandone l’importo, in ossequio a quanto disposto dall’art. 337 sexies c.c. ed alla ormai consolidata giurisprudenza, anche di merito.
A cura dell’avv. Maria Beatrice Ruggiero
