Il trasferimento dei tre figli in una località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non può non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la facoltà di vederli e tenerli quando desidera.
È quanto emerge da un interessante provvedimento della Corte di Cassazione. L’ordinanza n. 12282/2024, depositata dalla prima sezione civile lo scorso 7 maggio, torna nuovamente sulla bigenitorialità.
Quanto sopra determina una violazione dell’art. 337-ter c.c. il quale, al primo comma, stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, mentre al secondo comma chiede al giudice di adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Nella vicenda esaminata dal Collegio di piazza Cavour, il trasferimento dei figli era avvenuto a circa 850 chilometri di distanza: in virtù di ciò sarebbero state consentite soltanto visite di più giorni. Le frequentazioni giornaliere, invero, praticamente impossibili.
