La Corte costituzionale, con sentenza n. 71/2024 dello scorso 23 aprile, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero di cui all’ art. 574-bis c.p., nella parte in cui prevede che il reato sia perseguibile d’ufficio anziché a querela.
Rispetto alla fattispecie di cui all’art. 574, c.p., il delitto di cui all’ art. 574-bis c.p. si caratterizza per un elemento specializzante, ossia che la conduzione o il trattenimento vengono realizzati all’estero, lontano dal luogo di residenza o dimora abituale del minore, il che giustifica una pena più severa, che può estendersi da uno a quattro anni di reclusione, mentre la fattispecie prevista dall’ art. 574 c.p., a parità di minimo, commina, nel massimo, tre anni di reclusione.
Il bene protetto dalla fattispecie in esame è l’interesse familiare connesso all’esercizio della responsabilità genitoriale, il quale, a partire dalla riforma del diritto di famiglia, attuato con la L. 19 maggio 1975, n. 151, ha subito un’evoluzione normativa e giurisprudenziale.
