La Corte di Cassazione, con l’ordinanza sopra richiamata, chiarisce ed individua le condizioni ed i parametri per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione e nello specifico: la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparita economica tra le parti.
La Corte chiarisce, tuttavia, che ai fini della valutazione dell’adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, occorre valutare le potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, non confondendo il tenore di vita con la fruizione diretta di particolari beni.
In sostanza, ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento, non deve essere considerato il godimento diretto di particolari beni, ma occorre valutare, lo standard di vita oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, valutando, quindi tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio dei coniugi, in termini di redditività, capacità di spesa e di fondate aspettative per il futuro.
A cura dell’Avv. Manola Ferri
