Il coniuge della coppia aperta non ha diritto al ristoro una volta sciolto il matrimonio. Niente risarcimento, né morale né patrimoniale, al coniuge della coppia aperta che non poteva non conoscere i comportamenti del fedifrago, inclusa una stabile relazione extraconiugale.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 9934/2024 del 12 aprile, ha respinto il ricorso di una donna che voleva, fra l'altro, essere rimborsata per le spese del banchetto nuziale.
La violazione del dovere di fedeltà, scrivono i giudici di piazza Cavour nel provvedimento, è sanzionabile civilmente se e nella misura in cui, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale o eventualmente un pregiudizio alla salute.
Nella vicenda in esame, argomenta la Suprema Corte, la Corte territoriale ha fornito una chiara ed inequivoca spiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione, acclarando, sulla base delle risultanze delle sentenze ecclesiastiche, l'esistenza di diversi tradimenti dell'una e dell'altro, già al momento della costituzione del vincolo, con reciproca indecisione al matrimonio proprio per tali riconosciute situazioni di tradimento da parte di entrambi.
