In materia di assegno divorzile non può farsi alcun ricorso alla funzione riequilibratrice dei redditi dei coniugi, non avendo essa alcuna funzione autonoma, non trovando né conferma nelle norme e non essendo più in linea con il contesto ordinamentale. Essa era coerente con la precedente idea di famiglia in cui vi era l’obiettivo di conservare il tenore di vita matrimoniale e il riequilibro dei redditi era l’esito finale di quel confronto reddituale che costituiva fulcro delle valutazioni su attribuzione e quantificazione dell’assegno.
Questo quanto si evince dalla ordinanza n. 2811/2022, emanata dalla Corte di Cassazione lo scorso 31 gennaio 2022.
Una sommaria analisi dei fatti risulta necessaria al fine di interpretare correttamente il percorso intrapreso dalla Suprema Corte.
La Corte d'appello di Napoli rigettando i gravami delle parti, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva posto a carico di B.F. il pagamento di un assegno divorzile, quantificato in Euro 2.500,00 mensili, in favore dell'ex coniuge D.I.R. e a carico della D.I.R. un contributo di mantenimento della figlia E. non indipendente economicamente.
Il B. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria.
Deduce, con il primo motivo, violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, succ. mod., per avere la Corte di merito deciso sull'assegno divorzile prendendo in considerazione solo i redditi degli ex coniugi, all'esito di un mero confronto reddituale, entrando in collisione con la più recente giurisprudenza di legittimità e con la sentenza delle S.U. n. 18287 del 2018, la quale aveva evidenziato la duplice funzione dell'assegno, assistenziale e anche compensativa, in ragione dell'eventuale contributo dato dal coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nella specie assente o del tutto indimostrato.
Con il secondo motivo, denuncia motivazione inesistente e apparente, nella parte in cui la Corte aveva rigettato il motivo di gravame con il quale egli aveva chiesto di incrementare l'entità, posto a carico della moglie, del contributo di mantenimento della figlia, con lui convivente.
La sentenza impugnata, pur richiamando la principale finalità assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità mediante il riferimento al criterio della indipendenza o autosufficienza economica, ha in realtà valutato, ai fini attributivi e determinativi dell'assegno, essenzialmente ed esclusivamente la disparità economica e reddituale tra gli ex coniugi, determinata dalle più elevate capacità del B. (il quale gestiva 150 immobili di cui è proprietario, cui si aggiungeva l'attività di avvocato da ultimo cessata per l'insorgere di problemi di salute) rispetto a quelle della D.I..
Tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità, è acquisito che la capacità patrimoniale del coniuge, cui è richiesto di corrispondere l'assegno divorzile in una determinata misura, non è elemento idoneo e sufficiente a giustificare l'attribuzione dello stesso e in quella determinata misura.
La Corte non ha argomentato in base a quali ragioni di carattere assistenziale abbia disposto l'attribuzione dell'assegno in favore della D.I.R., la quale svolgeva (o aveva svolto) l'attività di medico ospedaliero, né ha illustrato le ragioni di carattere compensativo (vd. Sezioni Unite n. 18287 del 2018) della sperequazione economica tre le parti, quale direttamente causata dalle scelte di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge ha sacrificato le proprie attendibili aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno (vd. Cass. n. 24932 del 2019).
In sostanza, dopo la sentenza delle SU del 2018, la giurisprudenza ha ribadito sia la finalità assistenziale dell’assegno, sia l’onere del coniuge di dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, precisando la finalità, comunque compensativa o perequativa, dell’assegno nei soli casi n cui vi sia la prova (di cui è onerato il coniuge che richiede l’assegno), che la sperequazione reddituale in essere all’epoca del divorzio, sia stata causata dalle scelte concordate dai coniugi per effetto delle quali “un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, contribuendo decisamente alla conduzione familiare a alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”.
Questo orientamento è stato confermato con due sentenze nel 2019: Cassazione civile sez. I, 17 aprile 2019, n. 10781 e con la Cassazione civile sez. I, 17 aprile 2019, n. 10782.
Dunque, l’assegno non deve essere più attribuito in modo automatico, bensì è necessario considerare anche le aspettative professionali sacrificate in base ad accordi tra i coniugi, per aver dato un contributo consistente alla formazione del patrimonio familiare e quindi non vi è più spazio per considerazioni basate sulla sola differenza reddituale tra i coniugi.
