In tema di violenza sessuale anche in caso di semplice dubbio sulla esistenza del consenso è configurabile il reato, potendosi questo escludere solo se l'imputato fornisce la prova della ragionevole certezza della esistenza del consenso prestato al compimento dell'atto sessuale.
La sottolineatura arriva dalla Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 15408/2024. Il provvedimento della quarta sezione penale è stato depositato lo scorso 15 aprile.
Il consenso agli atti sessuali, precisano i giudici di piazza Cavour, deve invero perdurare per tutta la durata del rapporto, per cui il reato sussiste anche nel caso in cui, successivamente ad un consenso originariamente prestato, intervenga una manifestazione di dissenso, evincibile dal chiaro contenuto di una messaggistica istantanea.
