In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori (un coniuge soltanto nello specifico) è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell’art. 23 T.U.F., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell’ art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nell’ambito di un recente provvedimento. L’ordinanza n. 9331/2024 è stata depositata dalla prima sezione civile in data 8 aprile.
Il paradigma di cui all’art. 1420 codice civile, precisano i giudici di piazza Cavour, non è pertinente rispetto al contratto stipulato da più investitori con la banca che non è qualificabile come "contratto plurilaterale" cioè "con più di due parti", ma come contratto di scambio senza "uno scopo comune".
Dato rilevante che caratterizza la categoria dei contratti plurilaterali, a cui deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 1420 c.c., non è il numero dei partecipanti maggiore di due, ma l'essere le prestazioni di ciascuno di essi dirette al conseguimento di uno scopo comune, per modo che i contratti stessi mettano capo al conseguimento di uno scopo comune o alla costituzione e organizzazione di una comunione di interessi, il che non si verifica nel contratto di intermediazione finanziaria.
