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Assegno di divorzio, non sussistono i presupposti se non vi è sproporzione tra i redditi

4 febbraio 2022

News Regionale - Sicilia ,

In materia di assegno di divorzio, laddove non vi sia una effettiva sproporzione tra i redditi degli ex coniugi non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della stessa misura.

Ciò quanto emerge, in sintesi, dalla sentenza emanata dal Tribunale di Caltanissetta, lo scorso 21 gennaio 2022. Una ricostruzione dei fatti appare necessaria, per inquadrare concretamente l’iter logico-giuridico intrapreso dai giudici. 

Con ricorso depositato il 22.11.2017 un coniuge conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta la moglie, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con il medesimo, contratto in Caltanissetta il 12 luglio 1984.

Dalla loro unione nascevano due figli. 

Con decreto di omologa del 16.03.2010, il Tribunale di Caltanissetta pronunciava la separazione consensuale dei coniugi e da allora non era intervenuta la riconciliazione né era ripresa la convivenza tra le parti. Chiedeva, pertanto, che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con mutamento delle condizioni sancite in sede di separazione: revoca dell’assegno di mantenimento nei confronti della resistente e del figlio, riduzione dell’assegno per l’altro.

Si costituiva in giudizio la moglie, che non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì alle chieste modifiche del regime patrimoniale sancito in sede di separazione e svolgeva domanda riconvenzionale per la corresponsione di alcune somme non versate a titolo di mantenimento. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Presidente del Tribunale con ordinanza del 21/5/2018 adottava i seguenti provvedimenti urgenti nell’interesse dei figli e dei coniugi: assegnava alla signora la casa familiare, con i mobili che l’arredano; poneva a carico dell’uomo l’obbligo di corrispondere alla ex coniuge, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 600,00, quale contributo al mantenimento di un figlio, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell’interesse del predetto, quali determinate in sede di separazione; poneva a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere alla donna, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 150,00, a titolo di contributo al suo mantenimento, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.

Con sentenza non definitiva del 6.1.2019 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio mentre il giudizio è proseguito per le successive determinazioni in punto di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e del contributo per il mantenimento del figlio non economicamente indipendente.

Nel corso del giudizio le parti inizialmente aderivano alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore, che prevedeva la rinuncia da parte della convenuta all’assegno di mantenimento in suo favore, un assegno di mantenimento in favore del figlio di € 450,00 a carico del ricorrente oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie e la conferma delle condizioni della separazione.

Le parti chiedevano diversi rinvii al fine di poter raggiungere un accordo che recepisse la proposta conciliativa e regolasse le ulteriori domande ancora controverse. Tale accordo, tuttavia, non veniva raggiunto e la causa istruita con sole prove documentali veniva poi assunta in decisione previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi di cui le parti si sono avvalsi. 

Secondo il Tribunale di Caltanissetta, si ravvisano i presupposti per il mantenimento dell’obbligo per il genitore odierno ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio il cui mancato raggiungimento dell’indipendenza economica non è dipeso da circostanze a lui imputabili tanto che la parte aveva inteso recepire la proposta conciliativa formulata dal Giudice e che prevedeva comunque la corresponsione di un contributo per il mantenimento del figlio. Quanto alla misura del predetto contributo deve tenersi conto del peggioramento delle condizioni patrimoniale e reddituali del ricorrente, deterioratesi rispetto a quelle esistenti al momento della separazione consensuale tanto che oggi percepisce un reddito di gran lunga inferiore a quelli inizialmente percepito al tempo della separazione e inferiore a quello della convenuta.

Alle diminuite capacità reddituali del ricorrente deve, altresì aggiungersi, ai fini della determinazione della misura del contributo, la circostanza di non poco momento per cui la capacità lavorativa del ricorrente non è, almeno formalmente, pregiudicata dalle sue precarie condizioni di salute mancando agli atti qualsivoglia allegazione a proposito di un riconoscimento di una percentuale di invalidità da parte del competente istituto di previdenza e mancando la prova della ricerca di un’occupazione compatibile con le sue condizioni di salute ovvero l’iscrizione nelle apposite liste di collocamento per le categorie protette.

In ragione delle superiori evidenze e tenuto conto, altresì, della più ampia possibilità per la convenuta di contribuire anch’essa al mantenimento del figlio grazie alla sua occupazione lavorativa ora divenuta a tempo indeterminato, deve determinarsi in € 300,00 la misura del contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio, inferiore alla somma inizialmente prevista nella proposta conciliativa ma pur sempre superiore a quella che il ricorrente si era dichiarato disponibile a corrispondere. Tale contributo dovrà essere versato in favore della convenuta con la quale vive il figlio e che si occupa del soddisfacimento delle sue esigenze materiali. La circostanza per cui il figlio non economicamente indipendente continua ad abitare con la madre comporta, altresì, l’assegnazione alla stessa convenuta della casa coniugale peraltro di sua proprietà e rispetto alla quale il ricorrente non ha formulato alcuna istanza. 

La Sig.ra ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile giustificato dal contributo e apporto dato alla famiglia con il suo lavoro domestico in costanza di matrimonio.

La domanda, contestata dal ricorrente, non può essere accolta mancandone i presupposti.

Deve al riguardo richiamarsi il condiviso principio da ultimo ribadito dalla Corte Regolatrice secondo cui: “ Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. Civ. 2021 n. 26682).

In punto di diritto si osserva che la sig.ra ha una sua professionalità ed è impiegata a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, che le garantisce non solo un reddito più che adeguato al suo mantenimento ma anche superiore a quello che oggi percepisce il ricorrente. Proprio la valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, e che costituisce la premessa necessaria da cui muovere ai fini della sussistenza dei presupposti del chiesto assegno, consente di affermare che nella fattispecie in esame non sussiste alcuna sproporzione tra i redditi delle parti ed anzi è proprio la convenuta che fruisce di un trattamento stipendiale di importo maggiore rispetto a quello del ricorrente oltre ad essere proprietaria dell’immobile ove risiede mentre il ricorrente non è proprietario di alcuna unità immobiliare ed abita in un immobile condotto in locazione.

Non sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento del chiesto assegno divorzile e la domanda deve rigettarsi.

La sentenza in commento – afferma l’Avv. Gabriella Rossana Lomonaco della sezione AIAF Caltanissetta – oltre a chiarire l’insussistenza, nel caso specifico,  di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, così come specificati dai più recenti arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità che  determinano il venir meno, definitivamente, di ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, evidenzia l’impossibilità di “ripristinare” l’assegno a favore della ex, anche alla luce del fatto che  la richiedente l’assegno non solo è risultata percettrice di reddito proprio, ma detto reddito è anche di gran lunga maggiore rispetto a quello del ricorrente, con la conseguenza che non ricorrono le condizioni ed i presupposti per cui le si dovrebbe riconoscere il diritto all’assegno in parola.

Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali delle parti e, all'esito di tale preliminare e doveroso accertamento, può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro; entrambe le parti nel caso in esame sono risultati titolari di reddito proprio.


E’ ormai noto - prosegue l’Avv. Gabriella Rossana Lomonaco- che i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile sono l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, ovvero l’insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui può disporre e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive. Nel caso in esame la ex moglie percettrice di reddito da attività lavorativa stabile, duratura e a tempo indeterminato, con tutte le agevolazioni ulteriori, è anche proprietaria di immobile presso cui vive e non si comprende sulla base di quale presupposto e/o criterio giuridico avrebbe preteso il riconoscimento di un assegno mensile a carico dell’ex coniuge nei confronti del quale non può rivendicare nessun contributo.Correttamente il Tribunale di Caltanissetta, dopo aver comparato le rispettive posizioni economico patrimoniali, ha rigettato la domanda proposta dalla resistente”.