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Azione di petizione ereditaria, le puntualizzazioni della Cassazione

17 aprile 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius.

La sottolineatura è a firma della Cassazione ed è espressa all’interno dell’ordinanza n. 8942/2024. Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 8 aprile.

Tale azione, precisano i giudici di piazza Cavour, è di tipo reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede ed è volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete; legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione.