Sussiste concorso formale e non l'assorbimento tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 c. p. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, con conseguente sussistenza dell'aggravante dell'art. 576, comma primo, n. 5, c.p.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 13547/2024. Il provvedimento dello scorso 3 aprile è stato emesso dalla seconda sezione penale.
Nel caso sopra specificato, puntualizza il Collegio di piazza Cavour, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro; allo stesso modo sussiste concorso formale tra il delitto di maltrattamenti e quello di estorsione.