In tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali.
La statuizione è a firma della Cassazione ed è presente all’interno della ordinanza n. 11724/2024. Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 20 marzo.
I giudici di piazza Cavour, dopo avere precisato che la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia non risulta esclusa per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, argomenta le proprie puntualizzazioni rilevando come la pronuncia di merito abbia correttamente considerato il verbale di accertamento della invalidità della figlia dell’imputato sufficiente a riconoscere l'aggravante di cui all'art. 572, comma 2, c.p. riguardante “persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104”, che non richiede il previo formale riconoscimento dello stato di handicap secondo le procedure di cui alla medesima legge.
