La consegna della persona interessate può essere rifiutata, in conformità all’articolo 2 della legge n. 69 del 2005, interpretato in senso conforme al diritto dell’Unione e non sulla base di standard puramente interni di tutela, qualora sia dimostrata l’effettività del rischio concreto di violazione del diritto fondamentale della madre al rispetto della sua vita privata e familiare e dell’interesse dei suoi figli minori a causa:
a) di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente del mandato di arresto europeo;
b) oppure di carenze riguardanti tali condizioni che pregiudicano più specificamente un gruppo oggettivamente identificabile di persone, come i minori con disabilità.
Lo afferma la Cassazione, all’interno della sentenza n. 13144/2024. Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 29 marzo.
La Suprema Corte, nel provvedimento citato, ha richiamato la sentenza dello scorso 21 dicembre 2023, C-261/22 resa dalla Corte di giustizia europea. L’organo, in tale sentenza, aveva espresso il principio secondo cui la consegna di una persona ricercata non può essere rifiutata dal giudice per il solo motivo che si tratta della madre di minori in tenera età con lei conviventi, precisando che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (MAE) è possibile in via eccezionale solo in caso di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente o nel caso in cui rischino di essere violati i diritti fondamentali degli interessati.
L’art. 1, par. 2, della decisione quadro 2002/548/GAI sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a qualsiasi mandato d’arresto europeo in base al principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri e conformemente alle disposizioni di detta decisione quadro.
