L'atto rilevante ex art. 609-undecies c.p. deve essere volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, non essendo necessario che l'adescamento vada a buon fine.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 12344/2024.
Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 26 marzo.
I giudici di piazza Cavour, all’interno del percorso logico giudico intrapreso, specificano altresì che costituisce "lusinga" idonea a "carpire la fiducia del minore" qualsiasi allettamento, fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni con cui l'agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall'art. 609-undecies c.p.
