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Assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, rilievi sulla legittimazione ad agire in capo alla madre

29 marzo 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Laddove al momento del deposito del divorzio congiunto la figlia conviveva con un genitore e successivamente emerge che la predetta figlia viveva da sola e lavorava, ne deriva che vi è la prova del venir meno della legittimazione ad agire in capo alla madre per richiedere l'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, atteso che è provata la cessazione della convivenza, che, com'è noto, costituisce il presupposto della legittimazione concorrente del genitore a richiedere il mantenimento per il figlio maggiorenne.

La precisazione giunge direttamente dalla Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 7162/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 18 marzo.

La domanda di assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne va, pertanto, accolta esclusivamente per il periodo che va dalla data di proposizione del ricorso congiunto per divorzio - atteso che per tale capo di domanda gli effetti della pronunzia retroagiscono alla data della domanda, - sino al momento in cui vi è prova del venir meno della legittimazione attiva in capo al genitore convivente.