In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6998/2024.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 15 marzo.
Ciò, precisano i giudici di piazza Cavour, in base a una valutazione effettuata in concreto nell’attualità degli elementi indicati nell’articolo 337 -ter comma 4 c.c., e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale.
Deve, infatti, attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell’assegno.
