Nell’ipotesi in cui l’ex coniuge muoia in pendenza del giudizio che deve ancora definire il diritto all’assegno di divorzio sussiste un contrasto nella giurisprudenza della Cassazione in merito alla prosecuzione del processo di divorzio. Senza la prosecuzione, resterebbe la sola sentenza parziale di divorzio, passata in giudicato, che, per un verso, scioglie il vincolo matrimoniale e, per un altro verso, priva l’ex coniuge delle tutele che, viceversa, avrebbe, se lo scioglimento fosse stato causato dal decesso.
Questo, in sintesi, ciò che emerge dalla sentenza n. 25/2022 della Corte Costituzionale.
Con ordinanza del 20 ottobre 2020, la Corte d’appello di Salerno, sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e dell’art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 nella parte in cui non prevedono, ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità e di una quota dell’indennità di fine rapporto, che il requisito della titolarità dell’assegno divorzile, in caso di morte dell’obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio, ma prima della definitiva determinazione dell’assegno, sussista anche in presenza di provvedimenti provvisori presidenziali che riconoscano provvidenze economiche all’ex coniuge.
Il rimettente riferisce che T. F. aveva percepito, durante gli anni in cui si era svolta la causa di divorzio, sino alla data del decesso dell’ex coniuge, l’assegno disposto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale ordinario di Salerno.
Di seguito, con la morte dell’ex coniuge, il processo di divorzio si era concluso con una sentenza di cessazione della materia del contendere, pronunciata dopo il passaggio in giudicato della sentenza parziale, che aveva già deciso lo scioglimento del rapporto matrimoniale incidendo sullo status coniugale.
Secondo quanto espone il rimettente, l’ex coniuge superstite, non avendo impugnato la sentenza di cessazione della materia del contendere, che pertanto era passata in giudicato, presentava, il 12 luglio 2019, ricorso al Tribunale per ottenere la determinazione della quota di pensione di reversibilità nonché della quota di trattamento di fine rapporto di sua spettanza. Il Tribunale rigettava entrambe le richieste, motivando il relativo decreto del 18 febbraio 2020 con la non titolarità, in capo alla ricorrente, dell’assegno di divorzio.
Come si legge in sentenza, il giudice rimettente ricostruisce il quadro normativo che impedirebbe di riconoscere alla reclamante nel giudizio principale il diritto alla pensione di reversibilità e alla quota di indennità di fine rapporto, in mancanza della sentenza che accerta il diritto all’assegno di divorzio ai sensi dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970.
Tale presupposto difetterebbe, nel caso di specie, in presenza di un assegno riconosciuto in via meramente provvisoria con provvedimento del Presidente del tribunale, il che – secondo il rimettente – evidenzierebbe un vulnus costituzionale.
In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che l’art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970, per come interpretato alla luce dell’art. 5, della legge n. 263 del 2005, anch’esso censurato, contrasti con l’art. 2 Cost. «nella misura in cui subordina la […] funzione solidaristica della pensione di reversibilità alla sussistenza di presupposti meramente formali».
Ravvisa, inoltre, una violazione anche dell’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento fra chi versi nella situazione della parte reclamante nel giudizio principale, ossia l’essere già divorziato, ma non ancora titolare di assegno di divorzio, e chi abbia «già ottenuto un[a sentenza di] divorzio» o, viceversa, «chi non l’abbia ottenuta» e goda ancora delle tutele coniugali.
In particolare, denuncia una disparità di trattamento tra chi abbia già conseguito «una sentenza [relativa all’assegno di divorzio] non passata in giudicato e, quindi, suscettibile di essere travolta e chi abbia ottenuto un mero provvedimento presidenziale» che abbia riconosciuto in via provvisoria un assegno. Il rimettente precisa che tale disparità sarebbe «processualmente giustificabile», stante la differenza tra provvedimento provvisorio e sentenza, ma sarebbe «fonte di ingiustizie sostanziali», ove si applicasse a casi, quale quello di cui si controverte nel giudizio principale, ove la parte «aveva goduto dell’assegno, non solo durante il periodo di separazione, ma anche per quattro anni nel giudizio divorzile».
Pertanto, sostiene che la medesima norma precluderebbe irragionevolmente «al destinatario di un assegno divorzile provvisorio l’accesso alla tutela pensionistica ex art. 9, comma 2, sebbene anch’egli [fosse] beneficiario di una forma di contribuzione economica al pari dell’ex coniuge cui l’assegno sia stato riconosciuto con sentenza».
Il giudice a quo appunta, infine, analoghe censure all’art. 12-bis, comma 1, della stessa legge n. 898 del 1970 che, al pari dell’art. 9, comma 2, prevede il requisito della titolarità dell’assegno di divorzio ai fini della corresponsione del trattamento di fine rapporto in favore dell’ex coniuge.
In via preliminare, sostiene la Corte Costituzionale, al fine di esaminare le eccezioni di inammissibilità, occorre rievocare il quadro normativo e giurisprudenziale, nel quale si colloca la vicenda oggetto del giudizio a quo.
Secondo l’art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970, il diritto alla pensione di reversibilità scaturisce, insieme con altri presupposti, dalla titolarità del diritto all’assegno di divorzio. Quest’ultimo, a sua volta, è giustificato da ragioni assistenziali e compensativo-perequative, che coniugano, nei rapporti orizzontali, la solidarietà con l’esigenza di riequilibrare gli effetti delle scelte condivise nello svolgimento della vita coniugale. In virtù di tale presupposto, anche il diritto alla pensione di reversibilità rispecchia, sul piano assiologico, una funzione solidaristica.
I diritti alla pensione di reversibilità e ad una quota di indennità di fine rapporto svolgono, in sostanza, funzioni che, nei rapporti orizzontali tra ex coniugi, riflettono istanze di rilievo costituzionale, che attengono alla solidarietà e all’effettività del principio di eguaglianza.
Deve poi precisarsi, prosegue la Corte, che tali diritti, pur traendo giustificazione e origine dai rapporti fra gli ex coniugi, producono effetti che si riverberano anche nei confronti di terzi.
Al fine, dunque, di evitare che, nell’ambito di processi relativi a pretese previdenziali, coinvolgenti gli enti obbligati a tali prestazioni, possano porsi, tramite accertamenti incidenter tantum, questioni inerenti alla spettanza in astratto del diritto all’assegno di divorzio, l’art. 5 della legge n. 263 del 2005, disposizione di interpretazione autentica, ha previsto che «per titolarità dell’assegno […] deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del[l’] art. 5 della […] legge n. 898 del 1970».
In particolare, l’esclusione dell’accertamento incidenter tantum si è posta in linea di continuità con la scelta effettuata dalla legge n. 74 del 1987 di rendere automatico il riconoscimento del diritto di cui all’art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970 (nonché di aggiungere la previsione di cui all’art. 12-bis). La novella del 1987 ha, infatti, disegnato con l’art. 9, comma 2, «un nuovo istituto […], che il legislatore ha prescelto allo scopo di eliminare le occasioni di litigiosità di cui la norma abrogata si era dimostrata gravida» (sentenza n. 777 del 1988).
Escluso, dunque, dal legislatore l’accertamento incidenter tantum, si pone il problema delle ipotesi in cui l’ex coniuge muoia in pendenza del giudizio che deve ancora definire il diritto all’assegno di divorzio.
In tali casi, la prosecuzione del processo serve a far valere il diritto alle prestazioni inerenti all’assegno di divorzio, che sono in concreto maturate dall’ex coniuge sopravvissuto nei confronti dell’altro ex coniuge, nel periodo che intercorre fra la sentenza parziale di divorzio e la morte di quest’ultimo, prestazioni patrimoniali trasmissibili iure hereditario.
Al contempo, l’accertamento del diritto all’assegno, nell’ambito di un giudizio in via principale e a cognizione piena, consente, facendo applicazione dei criteri fissati dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970, di dare fondamento ai diritti alla pensione di reversibilità e a una quota dell’indennità di fine rapporto.
Senza la prosecuzione del processo, resterebbe la sola sentenza parziale di divorzio, passata in giudicato, che, per un verso, scioglie il vincolo matrimoniale, non offrendo le garanzie che spetterebbero all’ex coniuge in conseguenza del divorzio, e, per un altro verso, essendo la modificazione dello status correlata al divorzio antecedente alla morte, priva l’ex coniuge delle tutele che, viceversa, avrebbe se lo scioglimento fosse stato causato dal decesso.
Orbene, in merito alla prosecuzione del processo di divorzio, nelle ipotesi sopra richiamate, si registra secondo la Corte Costituzionale un contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione.
Secondo una prima ricostruzione, il procedimento di divorzio deve poter proseguire, permanendo l’interesse dell’altra parte alla pronuncia.
Secondo una diversa impostazione, la morte di una delle parti del processo determinerebbe la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande accessorie ancora sub iudice, anche ove avvenisse dopo l’eventuale sentenza parziale di scioglimento per divorzio dello status coniugale, a nulla rilevando il suo passaggio in giudicato.
Da ultimo, i divergenti indirizzi giurisprudenziali hanno indotto la prima sezione della Corte di cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2021, n. 30750, a inviare gli atti al primo presidente perché valuti l’opportunità di rimettere l’esame della questione alle Sezioni unite civili. In particolare, l’ordinanza richiama l’attenzione sul contrasto giurisprudenziale relativo alle «sorti del giudizio di separazione o divorzio quando intervenga, nel corso del loro svolgimento (come nel caso in esame), la morte di una parte e se, dunque, un evento simile determini la cessazione della materia del contendere, sia con riferimento al rapporto di coniugio, sia a tutti i profili economici connessi e, per quel che rileva in questa sede, in presenza del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riguardo alla determinazione della quota della pensione di reversibilità in astratto spettante al coniuge divorziato e al coniuge superstite».
Per tali ragioni, la Corte Costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12-bis, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e dell’art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Salerno, sezione civile.
