Qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra le parti che trovi ragione nelle scelte compiute durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 6443/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 12 marzo.
Preliminarmente appurata la sussistenza di una stabile convivenza, per il cui accertamento, in difetto dell'elemento oggettivo della coabitazione, è richiesta, da parte del giudice, una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio (Cfr. S.U. n. 32198/2021), la Corte di Cassazione, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 18287/2018, riconosce all’ex coniuge economicamente più debole il diritto all'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa, purché venga accertata, con onere della prova a carico del richiedente, l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, sulla base dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
