Premesso che il diritto del figlio naturale riconosciuto di accettare l'eredità deriva solo dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di tale status, nell’ipotesi in cui l'apertura della successione si sia verificata prima dell'esercizio dell'azione per il riconoscimento giudiziale di paternità, in virtù della portata generale di cui all'art. 1147 c.c., il possessore di buona fede è tenuto alla restituzione dei frutti a far tempo dalla domanda con la quale il titolare del diritto ha chiesto la restituzione della cosa.
In conseguenza di ciò, il mutamento della condizione soggettiva da buona fede a malafede non può essere riferito ad un'evenienza esterna alla sfera soggettiva dei possessori, richiedendosi invece una manifestazione di volontà del titolare del diritto volta ad ottenere la restituzione dei beni, che si verifica solo con la proposizione dell'azione di petizione ereditaria.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 5876/2024. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 5 marzo.
Nella vicenda oggetto del presente provvedimento i giudici di piazza Cavour hanno ribadito il consolidato orientamento in ordine all'applicazione dell'art. 1147, terzo comma, c.c. ai possessori dei beni ereditari destinatari di azioni di petizione ereditaria da parte di soggetti riconosciuti eredi dopo l'apertura della successione.
Tale indirizzo giurisprudenziale, oltre a tener conto della disciplina possessoria di cui all'art. 535 c.c., considera che il diritto del figlio naturale riconosciuto di accettare l'eredità deriva solo dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento di tale status, per la quale non è ipotizzabile una provvisoria esecutività e che costituisce il presupposto per l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria volta alla restituzione dei beni ereditari.
