La sostituzione deve essere oggetto di un'esplicita disposizione del testatore, il quale provvede ad una designazione in subordine per il caso in cui l'istituito non possa acquistare l'eredità o il legato.
In tale ipotesi, è lo stesso testatore ad indicare il criterio di soluzione per il caso in cui il designato alla successione non possa o non voglia succedere, prevalendo sia sulla rappresentazione che sull'accrescimento.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5487/2024.
Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 1° marzo.
Nella vicenda esaminata dai giudici di piazza Cavour, la testatrice non ha sostituito i cognati all'erede ma ha disposto che l'erede doveva riscrivere il testamento secondo accordi pregressi accordi intercorsi tra di loro.
