Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore.
Inoltre, tali violenze esonerano il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 5171/2024.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 27 febbraio.
La ricorrente, nella vicenda al vaglio dei giudici di piazza Cavour, rilevava come la Corte d’appello non avesse tenuto in considerazione la sentenza penale del tribunale con la quale il giudice aveva assolto la donna dal reato di maltrattamenti in famiglia contestatole.
Inoltre, i giudici distrettuali non avevano considerato che i comportamenti erano conseguenti a provocazioni ed erano stati determinati dal rifiuto del marito di ritornare a casa.
