Dando seguito ad un emendamento inserito nella legge di bilancio n. 178/2020, che ha istituito un Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, la Ministra della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il 20 dicembre 2021 ha emanato il decreto attuativo, ancora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che definisce i criteri e le modalità dell’erogazione.
L’accesso al Fondo è previsto per le sentenze che sono divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio.
Hanno diritto al rimborso i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione irrevocabile pronunciata “perché il fatto non sussiste”, “perché l’imputato non ha commesso il reato” o “perché il fatto non costituisce reato”.
Tale diritto sussiste anche se l’imputato è stato assolto “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, purché la pronuncia non sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione.
L’art. 2 del decreto precisa, altresì, che l’imputato assolto può chiedere le prestazioni del Fondo a condizione che non abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, non abbia ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell’art. 427 c.p.p. o dell’art. 542 c.p.p. e non abbia diritto al rimborso delle spese legali da parte dell’ente da cui il soggetto dipende.
In sostanza, la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia in relazione ad uno dei capi di imputazione è sufficiente ad escludere il diritto al rimborso.
Di conseguenza, se sono state contestate fattispecie con termini prescrizionali diversi, la declaratoria di estinzione relativa ad una di esse preclude la rifusione delle spese legali del processo anche se per gli altri reati l’imputato è stato assolto.
Al riguardo, l’art. 1, comma 1018 della legge n. 178 stabilisce testualmente che il rimborso non è riconosciuto nei seguenti casi: a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Soltanto la lettera a) fa espressamente riferimento all’ipotesi di un processo con più capi di imputazione che abbiano avuto esito diverso, specificando che il rimborso non è dovuto nel caso in cui vi sia stata condanna per almeno uno dei reati.
Il decreto attuativo, invece, ha escluso il diritto al rimborso anche nel caso in cui, nell’ambito di un processo con più reati contestati, sia stata dichiarata l’estinzione di uno di essi per prescrizione o amnistia.
L’art. 3 stabilisce in modo dettagliato le modalità di accesso al Fondo da parte del richiedente, specificando che l’istanza deve essere presentata personalmente dall’imputato tramite piattaforma telematica.
La dotazione di 8 milioni annui non consentirà, chiaramente, al Fondo di soddisfare tutte le istanze. A tal proposito, l’art. 4 stabilisce i criteri di priorità in base ai quali verranno erogati i rimborsi. I parametri fondamentali per determinare la precedenza delle richieste sono il maggior numero dei gradi di giudizio e la durata complessiva del processo al quale l’imputato è stato sottoposto. In ogni caso, il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di € 10.500, ripartito in tre quote annuali di pari importo.
