...

Celebrazione del matrimonio, la buona fede dei nubendi si presume

23 febbraio 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In materia matrimoniale trova applicazione il criterio generale di cui all'art. 1147, quarto comma, c.c., in virtù del quale, agli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio putativo ex art. 128 c.c., si presume la buona fede dei nubendi nel momento della celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che l'onere di provare l'inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del nubendo, incombe su colui che lo allega.

Lo ricorda la Corte di Cassazione, all’interno di un recente provvedimento. L’ordinanza n. 1772/2024 torna a formulare rilievi su una materia piuttosto dibattuta.

La Suprema Corte puntualizza che la prova dell'esistenza di uno stato di dubbio del coniuge sulla validità del matrimonio è a carico di chi ha interesse a dimostrare l'assenza di buona fede, ma ogni valutazione al riguardo è riservata al giudice di merito.

Peraltro, dal disposto dell'art. 584 c.c., consegue che l'interesse ad agire ex art. 117, primo comma, c.c., che sia fatto valere per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 c.c. in favore del coniuge putativo, si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare.