L'erede, successore nella situazione giuridica del defunto, non è titolare di un diritto autonomo, ma di un diritto derivativo che lo legittima ad impugnare, per revocazione o con l'opposizione di terzo, una sentenza effetto di dolo o collusione ai danni del suo autore, tanto che, se a costui sia rimasto precluso l'esercizio delle azioni trasmissibili con l'eredità, la medesima preclusione vale anche per il successore.
Lo ricorda la Corte di Cassazione, all’interno di un recente provvedimento della prima sezione civile. L’ordinanza, depositata lo scorso 12 febbraio, la n. 3768/2024, torna a formulare rilievi in materia di successioni.
Il successore, a titolo universale, non può, pertanto, essere considerato terzo poiché è l'effettivo titolare del diritto in contestazione, assumendo la stessa posizione del suo dante causa, come conformata da quest'ultimo, e venendo a profittare di tutti i diritti, le azioni e le facoltà inerenti al titolo.
