L'ingiuria grave, richiesta ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 3811/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 12 febbraio.
Nella fattispecie in questione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
