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Regole tecniche per la registrazione audiovisiva dell’ascolto del minore, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo Informatico: il provvedimento del Ministero della Giustizia

15 febbraio 2024

Presidenza AIAF ,

Il 7 dicembre 2023 il Ministero della Giustizia (Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione) ha emanato un provvedimento contenente regole tecniche per la registrazione audiovisiva dell’ascolto del minore, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico.

Il provvedimento individua, altresì, le modalità di collegamento per l’esame da remoto, con sistemi audiovisivi a distanza, dell’interdicendo o dell’inabilitando.

Quando l‘ascolto del minore viene disposto in un luogo situato all’interno dell’ufficio giudiziario, si ricorre ad apposite aule o stanze di ascolto attrezzate.

Il Ministero ha individuato in TEAMS (Microsoft) l’applicativo da utilizzare.

I computer vengono utilizzati nell’ambito dell’ascolto del minore, uno per la videoregistrazione della persona del minore e l’altro per la videoregistrazione delle persone del magistrato e del cancelliere.

La videoregistrazione deve essere comunque unica e ha ad oggetto la videochiamata effettuata a mezzo dei due computer.

Sono state fissate anche le modalità operative da seguire. Innanzitutto, il cancelliere fissa la riunione sull’applicativo TEAMS per il giorno e per l’ora fissati dal giudice per l’ascolto del minore. Nel giorno stabilito il cancelliere avvia la riunione sull’applicativo TEAMS, insieme alla relativa registrazione, che avviene nei luoghi scelti per l’incombente. Completata la sessione di ascolto del minore, il cancelliere scarica il file di videoregistrazione, in formato mp4, prodotto dall’applicativo TEAMS.

Il cancelliere accede, quindi, ai registri del sistema civile e, tramite evento dedicato, inserisce il file nel relativo fascicolo informatico, per la sua conservazione e consultazione.

Per l’esame da remoto dell’interdicendo o dell’inabilitando, secondo quanto previsto dall’art. 2, è utilizzato un collegamento audiovisivo a distanza, tra l’aula dell’ufficio giudiziario e la dimora dell’interdicendo o dell’inabilitando.

Infine, l’art. 4 contempla i requisiti di sicurezza e protezione dei dati.

Sono conservati i seguenti dati tecnici: orario di inizio e fine sessione, identificativo utente, durata, sistema operativo del dispositivo utilizzato, indirizzo IP, nome dispositivo e CPU.