L'ascolto del minore è disegnato dall'art. 315-bis c.c. non come un atto istruttorio, ma come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire alle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 3576/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 8 febbraio.
Si tratta di un diritto personalissimo, precisano i giudici di piazza Cavour, della persona minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo.
