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Maltrattamenti, la gelosia dell’agente non può fungere da valida ragione giustificativa idonea ad elidere il dolo

14 febbraio 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La configurabilità del reato di maltrattamenti trova conforto non solo in condotte connotate da violenza fisica o verbale o in atteggiamenti ingiuriosi e dispregiativi, ma anche in contegni che si risolvono in effettive vessazioni psicologiche potenzialmente in grado, in termini di oggettività, di prevaricare la vittima arrecandole durevoli sofferenze morali.

Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 4000/2024.

Il provvedimento, della sesta sezione penale, è stato depositato lo scorso 30 gennaio.

In questa cornice, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, la gelosia dell'agente, quale sia stata la causa che ebbe a generarla e, dunque, anche quando la stessa possa avere valide ragioni di fondamento, seppur contestualizzata in un quadro di crescente declino del relativo rapporto sentimentale e della prevedibile conflittualità che tanto comporta, non può fungere da valida ragione giustificativa idonea ad elidere il dolo dei maltrattamenti in famiglia laddove sia stata foriera di comportamenti morbosi e ossessivi, che si siano rivelati tali da incidere sul regime di vita quotidiana, familiare, sociale e lavorativa della persona offesa, causandone limitazioni e condizionamenti di assoluto rilievo destinati a renderne non tollerabile il portato, secondo canoni oggettivi e prescindendo dal grado di resilienza della vittima.