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Ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si considera anche il reddito di cittadinanza

25 gennaio 2022

Presidenza AIAF ,

Ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella determinazione del reddito personale di uno dei due coniugi deve essere considerato anche il reddito di cittadinanza per la quota del 50%, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 31 del 19 gennaio 2022

Con la risposta sopra citata, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su una tematica, quella della rilevanza del reddito di cittadinanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, abbastanza dibattuta.

Il patrocinio per i non abbienti è previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico spese di giustizia"). Ai sensi del comma 1 del successivo articolo 76 può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.

Il medesimo articolo 76 al comma 2 stabilisce che, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante.

In tal caso, ai sensi dell'articolo 92 del Testo unico spese di giustizia, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Il citato articolo 76, al comma 4, prevede che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Secondo la Corte di Cassazione, tale ipotesi si verifica anche nei procedimenti di separazione (pure se consensuale ex art. 711 c.p.c.); pertanto, ai fini dell'applicabilità della disciplina del patrocinio per i non abbienti, il reddito del ricorrente non deve essere cumulato con quello del coniuge convivente, poiché la sussistenza di un conflitto di interessi tra le posizioni dei coniugi rende operante la deroga di cui al citato articolo 76, comma 4, del Testo unico spese di giustizia.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella determinazione del reddito personale di uno dei due coniugi andrebbe considerato anche il predetto reddito per la quota del 50 per cento, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.

A ben vedere, occorrerebbe rilevare, per estrema precisione, che la puntualizzazione dell’aumento di 1.032,91 euro per ogni componente del nucleo familiare è norma applicabile solo al patrocinio a spese dello Stato in sede penale, e non anche in sede civile.

Ciò detto, occorre necessariamente ricordare come il patrocinio a spese dello Stato debba essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo. Si tratta infatti di una spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l’effettività dell’inviolabile diritto al processo e alla difesa.

È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 depositata qualche giorno fa (redattore Luca Antonini), dichiarando irragionevole e lesiva del diritto di difesa l’attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato là dove non prevede che questo beneficio possa essere riconosciuto ai non abbienti anche per l’attività difensiva svolta in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria concluso con esito positivo. L’incostituzionalità, nei termini appena indicati, riguarda gli articoli 74, secondo comma, 75, primo comma, e 83, secondo comma, del Dpr n. 115 del 2002.

Nella sentenza si spiega che è irragionevole imporre un procedimento, in determinate materie, per finalità deflattive e però non riconoscere anche la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato proprio quando quelle finalità sono state conseguite: ciò potrebbe indurre a non raggiungere, strumentalmente, l’accordo in fase di mediazione per rivolgersi al giudice al solo scopo di ottenere, una volta introdotto il processo, il pagamento a carico delle Stato delle spese difensive. Il che vanifica le finalità deflattive della mediazione obbligatoria. Non solo. A giudizio della Corte, è lesivo del diritto di difesa prevedere come obbligatorio un procedimento che può persino condizionare l’esercizio del diritto di azione e non assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

La pronuncia precisa che quando una “scelta legislativa giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l’effettività dell’accesso alla giustizia” vengono “nitidamente in gioco il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.) e l’intero impianto dell’inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell’art. 24 Cost.”.

In queste ipotesi, prosegue la Corte, si tratta “di spese costituzionalmente necessarie” e “l’argomento dell’equilibrio di bilancio recede di fronte alla possibilità, per il legislatore, di intervenire, se del caso, a ridurre quelle spese che non rivestono il medesimo carattere di priorità: è anche in tal senso che questa Corte ha affermato che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.