Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno.
La sottolineatura è a firma della Suprema Corte ed è espressa all’interno dell’ordinanza n. 2021/2024. Il provvedimento della prima sezione civile risale allo scorso 19 gennaio.
La conferma della sospensione della responsabilità genitoriale anche in Appello e confermata dalla Cassazione, poggia su motivazioni fondate sulla sua “caratura” criminale del ricorrente (consumata anche in ambito familiare con reati di detenzione di armi e di droga, attraverso l’appartenenza a un’organizzazione a delinquere), e considerando che anche nei confronti del fratello e dei genitori era stata erogata un’ordinanza cautelare.
