La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, di un bonum matrimonii, postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questi in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza.
Le precisazioni in materia portano la firma della Cassazione: è all’interno dell’ordinanza n. 2247/2024 dello scorso 23 gennaio che vengono formulate.
In mancanza, argomentano i giudici di piazza Cavour, trova ostacolo la delibazione nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
