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Revisione dell’assegno divorzile, ininfluente il momento in cui si maturano i presupposti per la modificazione

26 gennaio 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo da parte di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti.

Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 1890/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 18 gennaio.

Rimane del tutto ininfluente, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.

In sede di revisione dell'assegno di divorzio (o delle altre condizioni economiche) il giudice può stabilire che il nuovo importo dello stesso decorra dalla data della domanda di revisione, anzichè da quella della decisione su di essa, ma resta sempre salva la facoltà del giudice, in relazione alle circostanze emergenti dall'istruttoria, di statuirne l'efficacia, in tutto o in parte, da momenti posteriori e anche dalla data della decisione.