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Assegno di mantenimento, rilevano il tenore di vita e gli elementi potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti

21 gennaio 2022

News Regionale - Sicilia ,

L'applicazione in via analogica di un precedente in tema di assegno divorzile, secondo cui l'accertamento della mancanza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, richiesto ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno, va effettuato con riguardo non già ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" del beneficiario, si pone in contrasto, oltre che con la rimeditazione di tale principio ad opera delle Sezioni Unite, con le profonde differenze strutturali e funzionali riscontrabili tra l'assegno di mantenimento e quello divorzile. 

Ad affermare tali principi è la Corte di Cassazione, mediante ordinanza depositata lo scorso 14 gennaio 2022, la n. 1129.

Secondo la Suprema Corte, fini della determinazione degli assegni dovuti a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e del coniuge, assumono rilievo, oltre al tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza, non solo il reddito dell'obbligato, ma anche altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, ed il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali esse possano disporre continuativamente, e che appaiano idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso.

Appare necessario un breve resoconto dei fatti oggetto della vicenda.

Con sentenza del 10 novembre 2017 il Tribunale di Catania pronunciò la separazione personale dei coniugi S.S. e G.K.M., rigettando le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre e determinazione delle modalità di svolgimento dei rapporti con il padre, e ponendo a carico dell'uomo l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della donna, nonché un assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie necessarie per quest'ultimo, nella misura del 70%.

Il gravame interposto dal S.S. è stato parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Catania, che con sentenza del 3 maggio 2019 ha rideterminato le modalità di esercizio del diritto di visita nel periodo estivo.

Avverso la predetta sentenza il S.S. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, , al quale la G.K.M. ha resistito con controricorso.

Secondo la Cassazione, ai fini della quantificazione dell'assegno per il figlio la sentenza impugnata ha erroneamente desunto il tenore di vita familiare dalle elargizioni erogate da suo padre e le sue risorse economiche dai diritti vantati su immobili in nuda proprietà o improduttivi di reddito e sui beni destinati all'esercizio della sua attività lavorativa, dalla titolarità di quote in società non produttive di utili, da investimenti effettuati con i proventi dell'attività svolta prima del matrimonio e da attività lavorative rimaste indimostrate, nonché dall'utilizzazione di autovetture di proprietà del padre.

Prosegue la Corte, nella determinazione dell'assegno per il coniuge la sentenza impugnata non ha tenuto conto della giurisprudenza formatasi in tema di assegno divorzile, applicabile analogicamente anche in tema di separazione, avuto riguardo alla similitudine dei due istituti.

Invero, ai fini dell'accertamento delle risorse economiche del soggetto obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza, e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato.

Conclude la Suprema Corte affermando che l'invocata applicazione in via analogica di un precedente in tema di assegno divorzile, effettuata con riguardo non già ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" del beneficiario (cfr. Cass., Sez. I, 10/05/2017, n. 11504) si pone in contrasto, oltre che con la rimeditazione di tale principio ad opera delle Sezioni Unite (cfr. sent. 11/07/2018, n. 18287), con le profonde differenze strutturali e funzionali riscontrabili tra l'assegno di mantenimento e quello divorzile, aventi il loro fondamento rispettivamente nella persistenza nel vincolo coniugale e nel dovere di solidarietà conseguente allo scioglimento del matrimonio.