In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-bis c.p. non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell'agente.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 51552/2023.
Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 28 dicembre.
Non appare nemmeno necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, precisano i giudici di piazza Cavour, dall'inizio sino al congiungimento.
Invero, si legge in chiusura di sentenza, è sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta.
