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Acquisto della cittadinanza del coniuge straniero o apolide: a chi spetta la giurisdizione?

20 gennaio 2022

Presidenza AIAF ,

Il criterio generale di ripartizione della giurisdizione applicabile alle controversie in materia di acquisto della cittadinanza assegna alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria quelle aventi ad oggetto le ipotesi di acquisto automatico o volontario, fatta eccezione per quelle riguardanti l’acquisto da parte del coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano nelle quali si controverta della sussistenza delle esigenze di sicurezza pubblica ostative al riconoscimento, le quali restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, così come quelle riguardanti le ipotesi di acquisto per concessione.

È quanto emerge dalla ordinanza n. 1053/2022 delle Sezioni Unite Civili. 

Con decreto del 22 novembre 2018, il Ministero dell'interno rigettava la domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta da B.M.S., cittadino del Bangladesh, rilevando che: a) l'istante ha riportato una condanna per il reato di cui della L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 6, comma 3; b) all'istante è stata ritirata la patente di guida, per mancanza dei requisiti, c) nella domanda non è indicata la predetta condanna, d) l'istante non ha raggiunto la piena idoneità ad essere inserito stabilmente nella comunità italiana, non risultando integrato nel tessuto sociale.

Avverso il predetto decreto l'istante ha proposto ricorso al Tribunale di Torino, chiedendone l'annullamento, con il conseguente riconoscimento della cittadinanza italiana.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha affermato che la condanna penale da lui riportata non preclude l'acquisto della cittadinanza italiana, in quanto pronunciata per una contravvenzione punita con l'arresto fino a sei mesi, commessa peraltro in epoca anteriore al rilascio del permesso di soggiorno, e quindi non punibile per effetto delle modificazioni apportate della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 21, lett. h), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3.

Si è costituito, dunque, il Ministero dell'interno che ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, sostenendo che, in quanto espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, il provvedimento di diniego della cittadinanza è impugnabile dinanzi al Giudice amministrativo.

Nel percorso logico-giuridico delineato, si osserva che la L. n. 91 del 1992, nel disciplinare l'acquisto della cittadinanza italiana, prevede, accanto ad ipotesi in cui lo stesso ha luogo in virtù del possesso di particolari requisiti (art. 1, art. 2, comma 1, artt. 3 e 14), altre ipotesi in cui si richiede un'apposita dichiarazione di volontà dell'interessato (art. 4), ed altre ancora in cui è invece necessaria una specifica determinazione amministrativa (art. 9): l'esclusività del riferimento ai requisiti prescritti ha indotto la dottrina a parlare, con riguardo al primo gruppo di ipotesi, di acquisto automatico, per sottolineare il carattere oggettivo del relativo accertamento, e la conseguente impossibilità di negare il riconoscimento della cittadinanza, in presenza degli stessi; in riferimento al secondo gruppo, si è invece parlato di acquisto volontario, in quanto dipendente appunto dalla volontà dell'interessato, da manifestarsi nelle forme e nei termini previsti dalla legge, con la precisazione, però, che anche in questi casi ai fini del riconoscimento della cittadinanza è sufficiente il mero riscontro dei requisiti prescritti, oggettivamente individuati; il terzo gruppo di ipotesi, relativamente al quale si parla di acquisto per concessione, richiede invece una valutazione più ampia e complessa, avente ad oggetto non solo la verifica della sussistenza dei requisiti indicati dalla legge, ma anche la ponderazione dell'interesse del richiedente all'acquisizione della cittadinanza con quello pubblico al suo accoglimento nella comunità nazionale.

Secondo le Sezioni Unite, è rimasto inalterato il criterio generale di ripartizione della giurisdizione applicabile alle controversie in materia di acquisto della cittadinanza, che assegna alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria quelle aventi ad oggetto le ipotesi di acquisto automatico o volontario, fatta eccezione per quelle riguardanti l'acquisto da parte del coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano nelle quali si controverta della sussistenza delle esigenze di sicurezza pubblica ostative al riconoscimento, le quali restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo, così come quelle riguardanti le ipotesi di acquisto per concessione. Tra queste ultime ipotesi dev'essere annoverata anche quella di cui della L. n. 91 del 1992, art. 9, comma 1, lett. f), la cui configurabilità costituisce oggetto del giudizio promosso dal ricorrente, in ordine al quale va quindi dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo, dinanzi al quale la causa dovrà conseguentemente proseguire, anche per il regolamento delle spese processuali.