Con l’Ordinanza n.3428 del 12/12/2023 il Supremo Collegio, affrontando nuovamente la questione della persistenza del diritto alla percezione dell’assegno di mantenimento in ipotesi di instaurazione di nuovi legami sentimentali da parte del coniuge beneficiario, fermo restando che “finchè perdura lo stato di separazione resta attiva la solidarietà matrimoniale, che si concreta nel dovere di assistenza tra coniugi”, ha precisato che l’ordinamento non tollera la concorrenza di due vincoli solidali fondati sullo stesso tipo di relazione e, pertanto, il coniuge separato non può al tempo stesso beneficiare dell’assistenza materiale dell’altro coniuge e dell’assistenza materiale del (nuovo) partner, anche in ipotesi in cui ciò non si traduca in una stabile convivenza.
Di talchè, pregiudizievole al mantenimento del diritto all’assegno, in difetto di coabitazione tra i due nuovi partner, sarà la dimostrazione della sussistenza di un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale.
A cura dell’Avv. Michela Maculani
