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Sì all’assegno divorzile in appello, se giustificato dal mutamento dell'orientamento giurisprudenziale

14 dicembre 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La riproposizione in grado di appello della domanda di attribuzione dell'assegno di divorzio, già accolta in primo grado sulla base del criterio del tenore di vita matrimoniale (alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale vigente dell'epoca della domanda), e fondata, nel successivo giudizio di gravame, sui principi di perequazione e compensazione (secondo il più recente orientamento giurisprudenziale), rappresenta un "quid minus" rispetto al "quid pluris" precedentemente richiesto e, di per sé, non può essere ritenuta inammissibile, poiché la parte chiede sempre il medesimo assegno, in relazione al quale si deve tenere conto della variazione interpretativa che giustifica la relativa attribuzione.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 30656/2023.

La Suprema Corte, nella fattispecie in questione, ha cassato la sentenza della Corte di Appello impugnata, la quale, nella valutazione sulla debenza dell'assegno divorzile, non aveva tenuto in alcuna considerazione i criteri equi-ordinati del contributo fornito dalla richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune.

Non era stato considerato, rilevano i giudici di piazza Cavour, nemmeno quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, come elaborati dalla giurisprudenza successiva all'introduzione del giudizio di divorzio in primo grado.

La Suprema Corte, si legge nella conclusione del provvedimento, ha rammentato che secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per il versamento del contributo, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nell'ipotesi in cui si escluda la debenza, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, e qualora si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, purché la modifica riguardi somme modeste, presumibilmente destinate al consumo del coniuge o ex coniuge in condizioni di debolezza economica.