Preso atto, in linea con il maggior grado di lesività e offensività, della maggiore gravità del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per il quale si applica la pena congiunta in luogo di quella alternativa prevista dal comma 1 e da intendersi richiamata dall'art. 570-bis c.p., deve invero ritenersi che, ove ricorrano, in relazione ai soggetti, cioè il coniuge non divorziato o i figli minori, e alla mancanza di mezzi di sussistenza, derivante dalla condotta omissiva, gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, solo tale norma sia in concreto applicabile.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 45103/2023.
Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 8 novembre.
Quanto sopra argomentato si giustifica, argomentano i giudici di piazza Cavour, in quanto viene in rilievo agli effetti dell'art. 15 c.p. la medesima materia dell'assistenza materiale e del dovere di cura e di mantenimento, come specificato nel provvedimento adottato in sede civile, che è alla base del reato di cui all'art. 570-bis c.p., da ritenersi tuttavia assorbito, in quanto solo in apparenza concorrente.
