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NEL COMPUTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE INCIDE LA VALUTAZIONE DELLE TRE VOCI CHE LO COMPONGONO OSSIA ASSISTENZIALE, COMPENSATIVA E PEREQUATIVA (Cassazione Sez. I, Ordinanza del 23/11/2023, n. 32610).

4 dicembre 2023

News Regionale - Lazio ,

La Cassazione Sez. I, con Ordinanza del 23/11/2023, n. 32610 ha ribadito un concetto da ritenersi, ormai consolidato.

Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede che il giudice investito della questione ponga in essere una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto sia del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune che di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

In conseguenza di ciò in ipotesi in cui il Giudice abbia riconosciuto il diritto al percepimento di un assegno divorzile , anche per la funzione compensativa e perequativa, in considerazione dell'assunzione del richiedente in via esclusiva dei compiti di cura familiare e dei figli, non può esimersi dal valutare ed illustrare anche quella che è l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale del coniuge in relazione alla quale, una volta accertato l'an, l'assegno va quantificato, previo raffronto con le contrapposte condizioni economiche e comunque specificando la misura in cui le differenti voci (assistenziale, compensativa e perequativa) incidono nella sua determinazione.

A cura dell’avv. Fabiana Romano