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Inesistenza “ab origine” dei presupposti per il mantenimento, le somme versate sono ripetibili

23 novembre 2023

News Regionale - Sicilia ,

La Suprema Corte, mediante ordinanza n. 31365 dello scorso 14 novembre 2023 richiama, in tema di separazione, la possibilità della restituzione degli importi indebitamente percepiti se risulta un’originaria insussistenza dei presupposti per il versamento del contributo di mantenimento, già riconosciuto in sede presidenziale.

Nella vicenda in esame, il ricorrente denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 156 e 2033 c.c. e 96 c.p.c., in relazione al capo della sentenza della Corte territoriale che dichiarava l'irripetibilità delle somme da lui corrisposte alla moglie a titolo di mantenimento.

Secondo l’uomo, gli importi erogati non avevano funzione alimentare perché la donna, come risulta dagli accertamenti effettuati dal Tribunale, lavorava da anni “in nero” presso lo studio del padre ed era risultata proprietaria di beni immobili.

A ciò un altro fattore arricchiva il quadro e cioè che la donna non aveva mostrato, contravvenendo all'ordine datole a riguardo, la propria documentazione reddituale e andava censurata ex art. 96 c.p.c., la malafede e il dolo processuale palesemente conclamati negli atti del giudizio e nella sentenza di prime cure.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato. I giudici di piazza Cavour richiamano il principio espresso dalle Sezioni Unite in passato.

Ove si accerti nella sentenza di primo o secondo grado l’insussistenza ab origine, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti.

Essa, a ben vedere, può essere derogata (con conseguente applicazione del principio di irripetibilità) esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: i) ove si escluda la debenza del contributo in virtù di una diversa valutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell’obbligato già esistenti al tempo della pronuncia; e ii) ove si proceda soltanto a una rimodulazione al ribasso di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge o ex coniuge in condizioni di debolezza economica.