Ai fini dell'accertamento della residenza abituale del minore, il momento rilevante da prendere in esame è quello dell'epoca della illecita sottrazione o dell'illecito trattenimento non anche quello successivo al di fuori peraltro di una effettiva, indimostrata, acquiescenza allo stato di fatto creato dal genitore sottraente (al più essendo dimostrata la volontà del padre di mantenere un rapporto con i figli.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione , all’interno dell’ordinanza n. 31470/2023. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 13 novembre.
I l concetto di residenza abituale del minore nella materia della sottrazione internazionale di cui alla Convenzione dell'Aja del 1980, costituisce un requisito sostanziale in quanto la suddetta protezione ha la funzione di ripristinare il diritto sostanziale del minore e mira a tutelare lo stesso contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana.
Nella vicenda in esame i genitori avevano, di comune accordo, lasciato l'Irlanda del Nord (ove peraltro il padre continua ad avere un immobile di proprietà) per attuare un progetto di trasferimento all’estero (in Spagna), poi non attuato : il tutto ha comportato la recisione del legame con l'Irlanda del Nord, nel Regno Unito (ove i minori con i genitori hanno vissuto sino all'età, rispettivamente, di cinque e due anni), in considerazione dell'esistenza di un progetto genitoriale di trasferimento in altro Stato, concretizzatosi in atti esteriori concordati e condivisi da entrambi i genitori, attuati mesi prima dell'asserita illecita sottrazione, quali descritti dal Tribunale.
L'ordine di rientro nello Stato di ultima residenza abituale dei minori non può essere disposto in favore del padre, che aveva agito per il rientro, in quanto non risulta integrata la fattispecie invocata della sottrazione internazionale di minore.
