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Negoziazione assistita: rideterminazione giudiziale dell’assegno di divorzio nel caso di patti sbilanciati.

20 novembre 2023

News Regionale - Lazio ,


La vicenda si riferisce ad un accordo di negoziazione assistita per la modifica delle condizioni di divorzio, trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara.
Le parti richiedevano una modifica che prevedeva il riconoscimento di un assegno divorzile per la moglie da versarsi per cinque anni.

Tale richiesta trova il suo fondamento nel nuovo testo (riforma Cartabia) dell ’ articolo 6, comma 3 bis, legge 10 novembre 2014 n. 162 nel quale si dispone che “ quando la negoziazione assistita ha per oggetto lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento della unione civile ” , le parti possano “ stabilire, nell ’ accordo la corresponsione di un assegno in unica soluzione ” . In tal caso, continua la norma, “ la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell ’ art. 5 8° comma della L. 898/70 ” .

Si tratta di una norma che ha un significato pregnante dal momento che trasferisce sull ’ avvocato il ruolo di controllore dell ’ equità dell ’ accordo propria dell ’ autorità giudiziaria, completando così, quel processo degiurisdizionalizzazione iniziato con la novella 162 del 2014 e dall ’ altro, definendo la centralità della autonomia dei coniugi nella perimetrazione degli accordi economici successivi al divorzio.

Con riferimento all ’ assegno una tantum, è pacifico che in sede di divorzio le parti possano definire l ’ obbligazione post-matrimoniale attraverso di esso (Art. 5 L. n. 898/70); tale facoltà è subordinata unicamente alla valutazione giudiziale in ordine all ’ “ equità ” della corresponsione che, peraltro, nella prassi non ha avuto penetranti applicazioni.

Il provvedimento del Tribunale di Ferrara apre la strada alla totale rideterminazione giudiziale dell ’ assegno se si ravvisano dei patti sbilanciati o comunque dannosi per una delle parti: conseguenza che, in questa materia, appare peraltro del tutto opportuna, in vista dell ’ esigenza di scoraggiare comportamenti arbitrari dai riflessi potenzialmente negativi, orientando, il


bilanciamento degli interessi nel momento dello scioglimento del matrimonio, indicando i possibili criteri causali della concessione (o della mancata attribuzione) dell ’ assegno. Ciò non significa che l ’ accordo sia un negozio di accertamento dei requisiti previsti dall ’ art. 5 L. div., ma si vuole ricordare che l ’ accordo deve esibire o sotto intendere una concreta giustificazione causale. Dal provvedimento ferrarese emerge il sospetto di una non corretta valutazione degli interessi della parte più debole.

Ed è un sospetto che riguarda poi l ’ avvocato.
Il punto è un altro. Il Pm non può controllare l ’ equità degli accordi intercorsi tra coniugi ed ex coniugi. Siamo nel campo dell ’ autonomia negoziale avente ad oggetto diritti disponibili delle parti. Il Pm deve vigilare la bontà degli accordi concernenti i figli.
E allora, sarebbe opportuno potenziare la ponderazione e la consapevolezza delle parti con l ’ espressa previsione di un obbligo di completa trasparenza patrimoniale nei confronti del professionista e della controparte e con un ’ assistenza professionale che non si limiti a ricevere le manifestazioni di volontà, nel rispetto dei doveri deontologici, ma dia conto dell ’ assolvimento di concrete funzioni di informazione, di consulenza e di negoziazione, colmando eventuali sproporzioni.
Tale provvedimento del Pm della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, di non voler autorizzare l ’ accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale per l ’ ulteriore corso del procedimento apre una riflessione sul ruolo dell ’ Avvocato nella sua funzione di controllo di “ equità ” , e porta nuovamente in auge quello che viene dagli anglosassoni definito ruolo di gatekeeper of access to divorce del giudice, sminuendo il ruolo dell ’ avvocato.
A cura dell ’ Avv. Francesca Turco