Tale richiesta trova il suo fondamento nel nuovo testo (riforma Cartabia) dell ’ articolo 6, comma 3 bis, legge 10 novembre 2014 n. 162 nel quale si dispone che “ quando la negoziazione assistita ha per oggetto lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento della unione civile ” , le parti possano “ stabilire, nell ’ accordo la corresponsione di un assegno in unica soluzione ” . In tal caso, continua la norma, “ la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell ’ art. 5 8° comma della L. 898/70 ” .
Si tratta di una norma che ha un significato pregnante dal momento che trasferisce sull ’ avvocato il ruolo di controllore dell ’ equità dell ’ accordo propria dell ’ autorità giudiziaria, completando così, quel processo degiurisdizionalizzazione iniziato con la novella 162 del 2014 e dall ’ altro, definendo la centralità della autonomia dei coniugi nella perimetrazione degli accordi economici successivi al divorzio.
Con riferimento all ’ assegno una tantum, è pacifico che in sede di divorzio le parti possano definire l ’ obbligazione post-matrimoniale attraverso di esso (Art. 5 L. n. 898/70); tale facoltà è subordinata unicamente alla valutazione giudiziale in ordine all ’ “ equità ” della corresponsione che, peraltro, nella prassi non ha avuto penetranti applicazioni.
Il provvedimento del Tribunale di Ferrara apre la strada alla totale rideterminazione giudiziale dell ’ assegno se si ravvisano dei patti sbilanciati o comunque dannosi per una delle parti: conseguenza che, in questa materia, appare peraltro del tutto opportuna, in vista dell ’ esigenza di scoraggiare comportamenti arbitrari dai riflessi potenzialmente negativi, orientando, il
bilanciamento degli interessi nel momento dello scioglimento del matrimonio, indicando i possibili criteri causali della concessione (o della mancata attribuzione) dell ’ assegno. Ciò non significa che l ’ accordo sia un negozio di accertamento dei requisiti previsti dall ’ art. 5 L. div., ma si vuole ricordare che l ’ accordo deve esibire o sotto intendere una concreta giustificazione causale. Dal provvedimento ferrarese emerge il sospetto di una non corretta valutazione degli interessi della parte più debole.
