In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, così che, nel caso di acquisto in comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare.
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 30594.
Il provvedimento della quinta sezione civile è stato depositato lo scorso 3 novembre.
Non assume rilievo, argomentano i giudici di piazza Cavour, la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 del codice civile.
A maggior ragione, conclude la Suprema Corte, il requisito in discorso non deve essere realizzato dal coniuge del contribuente che abbia operato un acquisto a titolo personale.
