La scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere.
La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte.
Tali rilievi sono contenuti all’interno di un recente provvedimento, l’ordinanza n. 30844/2023 dello scorso 6 novembre.
A ben vedere, chiariscono i giudici di piazza Cavour, non è sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo.
La Corte territoriale ha ritenuto, all'esito dell'esame delle complessive risultanze istruttorie, che il ricorrente non avesse provato di avere avuto conoscenza dell'adulterio al tempo del concepimento.
