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Mediazione familiare, adottato il Regolamento che disciplina la professione

3 novembre 2023

Presidenza AIAF ,

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 255 del 31-10-2023) ed entrerà in vigore il 15 novembre 2023, il decreto n. 151/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), recante il Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare.

Il suddetto decreto, nello specifico, disciplina:

* a) l'attività professionale del mediatore familiare e la sua formazione;

* b) i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis del Regio decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;

* c) le modalità ed i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo;

* d) i requisiti del formatore nella mediazione familiare;

* e) le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;

* f) le tariffe applicabili all'attività professionale del mediatore familiare;

* g) il trattamento dei dati personali raccolti in conformità al decreto.

Il Regolamento contempla una definizione precisa di mediatore familiare, ossia quella figura professionale terza ed imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo.

Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

L'attività di mediatore familiare può essere esercitata esclusivamente dai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, elencati analiticamente all’articolo 3 del Regolamento.

La professione di mediatore familiare è esercitata, quindi, da coloro che, oltre ai sopra citati requisiti di onorabilità e di quelli di formazione iniziale e continua (articolo 5 del Regolamento), sono in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

* a) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal MIMIT, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 4/2013;

* b) certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 4/2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale d’accreditamento, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;

* c) diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 942 del 30 dicembre 2020 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.

Fuori dai casi sopra elencati e fermi restando i requisiti di onorabilità, l'attività di mediatore familiare è, inoltre, consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, sono già in possesso dell'attestato di mediatore familiare (conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale) e documentano lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente.

Per la definizione del compenso il decreto specifica che esso non comprende le spese forfettarie né gli oneri  e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. 

Nella notula o fattura andranno indicati in modo distinto l'ammontare 

1. del compenso,

2. delle spese,

3. degli oneri e dei contributi, nonché

4. il totale di tali voci.