Attraverso la Cassazione civile sez. III del 21/02/2023, n. 5385 si è espresso un principio molto importante secondo cui, quanto al mutuo cointestato, ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi , salvo l'esistenza di un differente accordo inter pa rtes che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi.
A tale riguardo la ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (Cass., sent. n. 1072/2018), purché l'accoll o del mutuo da parte di uno solo non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti.
In tale pronuncia si ribadisce quanto già affermato nella sentenza n. 1072 del 2018 della C assazione secondo cui la prova dell'accollo non può desumersi dalle mere premesse di u n provvedimento, dovendo piuttosto essere tratta da elementi documentali, eventualmente avvalorati dal successivo comportamento processuale delle parti.
Sempre nella pron uncia in esame si afferma che in via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetib ile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un pr estito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.
Tale irripetibilità si ricollega talvolta ai principi di solidarietà matrimoniale, quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., mentre altre volte ad una sorta di presunzione di gratuit à degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio.
Rilevante è infine avere riguardo a quanto pattuito in fase di rogito notarile in ordine alla proprietà del bene ed agli accordi intervenuti tra i coniugi.
A cura dell ’ Avv. Fabio Perciballi
